Il garage Ferrari è interamente abusivo

 

Con sentenza n.19 in data 2 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia n.34/2016 del TAR di Bologna che aveva accolto il ricorso proposto col patrocinio del nostro studio dichiarando, in sede di ottemperanza, la nullità del provvedimento con il quale il Comune di Modena aveva applicato nei confronti dell’attuale proprietario dell’immobile denominato Garage Ferrari una sanzione pecuniaria (di euro 1.897.300,00 oltre ad euro 463.227,07 per costi ed oneri di costruzione) solo sulla parte del fabbricato (circa 1/3) realizzata in violazione dei limiti volumetrici imposti dall’art.7 del D.M. n.1444/68 sul presupposto che la residua parte fosse legittima.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il provvedimento del Comune di Modena è nullo in quanto elusivo del giudicato della precedente sentenza n.342/2013 del medesimo TAR di Bologna, confermata in appello, che, in accoglimento del ricorso proposto con il patrocinio del nostro studio, aveva annullato la concessione edilizia relativa alla costruzione del Garage.
Secondo il Giudice d’appello il Garage Ferrari è abusivo integralmente e non parzialmente, come erroneamente sostenuto dal Comune, in quanto la concessione edilizia è stata annullata in sede giudiziale nella sua interezza.
Inoltre il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.380/2001 (e del corrispondente art.19 della L.R. n.23/2004), in caso di annullamento del titolo edilizio, la sanzione pecuniaria è applicabile solo nell’ipotesi in cui una parte dell’immobile sia abusiva e la sua demolizione arrechi grave pregiudizio statico alla residua parte legittimata e non già nell’ipotesi in cui il fabbricato sia, come nel caso del Garage Ferrari, integralmente abusivo.
La sentenza n.19/2018 ha quindi confermato la nomina del Commissario ad acta disposta dal TAR di Bologna affinchè provveda alla demolizione integrale dell’immobile, assegnando al Comune di Modena il termine di un anno per trovare eventuali soluzioni alternative alla demolizione.
In mancanza di soluzioni alternative entro un anno, l’intero fabbricato dovrà essere abbattuto.
Secondo il nostro Studio la ventilata donazione dell’immobile al Comune non rientra certamente tra le ipotesi alternative alla demolizione del fabbricato integralmente abusivo in quanto, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.380/2001, gli atti di trasferimento della proprietà di immobili privi di titolo edilizio “sono nulli e non possono essere stipulati”.