Il garage Ferrari è interamente abusivo

 

Con sentenza n.19 in data 2 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia n.34/2016 del TAR di Bologna che aveva accolto il ricorso proposto col patrocinio del nostro studio dichiarando, in sede di ottemperanza, la nullità del provvedimento con il quale il Comune di Modena aveva applicato nei confronti dell’attuale proprietario dell’immobile denominato Garage Ferrari una sanzione pecuniaria (di euro 1.897.300,00 oltre ad euro 463.227,07 per costi ed oneri di costruzione) solo sulla parte del fabbricato (circa 1/3) realizzata in violazione dei limiti volumetrici imposti dall’art.7 del D.M. n.1444/68 sul presupposto che la residua parte fosse legittima.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il provvedimento del Comune di Modena è nullo in quanto elusivo del giudicato della precedente sentenza n.342/2013 del medesimo TAR di Bologna, confermata in appello, che, in accoglimento del ricorso proposto con il patrocinio del nostro studio, aveva annullato la concessione edilizia relativa alla costruzione del Garage.
Secondo il Giudice d’appello il Garage Ferrari è abusivo integralmente e non parzialmente, come erroneamente sostenuto dal Comune, in quanto la concessione edilizia è stata annullata in sede giudiziale nella sua interezza.
Inoltre il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.380/2001 (e del corrispondente art.19 della L.R. n.23/2004), in caso di annullamento del titolo edilizio, la sanzione pecuniaria è applicabile solo nell’ipotesi in cui una parte dell’immobile sia abusiva e la sua demolizione arrechi grave pregiudizio statico alla residua parte legittimata e non già nell’ipotesi in cui il fabbricato sia, come nel caso del Garage Ferrari, integralmente abusivo.
La sentenza n.19/2018 ha quindi confermato la nomina del Commissario ad acta disposta dal TAR di Bologna affinchè provveda alla demolizione integrale dell’immobile, assegnando al Comune di Modena il termine di un anno per trovare eventuali soluzioni alternative alla demolizione.
In mancanza di soluzioni alternative entro un anno, l’intero fabbricato dovrà essere abbattuto.
Secondo il nostro Studio la ventilata donazione dell’immobile al Comune non rientra certamente tra le ipotesi alternative alla demolizione del fabbricato integralmente abusivo in quanto, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.380/2001, gli atti di trasferimento della proprietà di immobili privi di titolo edilizio “sono nulli e non possono essere stipulati”.

Assegno di divorzio

Come la sentenza della Corte di Cassazione N. 11504/2017 ha inciso sulle decisioni dei Tribunali 
 

 

La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione 10/5/2017 n. 11504 ha segnato una svolta in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge in quanto, modificando il costante orientamento precedente, ha affermato che il parametro del “tenore di vita” al quale si era fatto riferimento in precedenza per valutare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente “collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto di divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico patrimoniale”. “Il diritto all’assegno di divorzio– prosegue tale decisione- è condizionato al previo riconoscimento della mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive”

Tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione si ripercuote inevitabilmente anche sulle decisioni dei Giudici di primo grado che in passato avevano sempre utilizzato il parametro del tenore di vita per valutare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.

Anche il Tribunale di Modena con la sentenza n. 1939/2017 si è adeguato a tale pronuncia.

Si legge nella citata sentenza del Tribunale di Modena che” è principio assolutamente pacifico che l’accertamento dell’obbligo di contribuzione tramite assegno periodico va compiuto mediante una duplice indagine, volta in primo luogo all’individuazione dei requisiti di sussistenza del diritto alla somministrazione, il cui unico e indefettibile presupposto è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, rilevando in proposito non necessariamente un vero e proprio stato di bisogno, quanto un’ accertata incapacità di procurarsi, in dipendenza del divorzio, i mezzi idonei all’autosufficienza economica. In secondo luogo l’indagine sulla misura concreta dell’assegno va fissata in base alla valutazione ponderata dei criteri espressamente previsti dall’art.5, 6° comma della legge n.898/1970.”

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile (in sede di separazione era stato riconosciuto un assegno di € 150,00 mensili) affermando che il richiedente non aveva provato di non essere in grado di provvedere a se stesso in modo da garantirsi una esistenza autonoma e dignitosa.