Assegno di divorzio

Come la sentenza della Corte di Cassazione N. 11504/2017 ha inciso sulle decisioni dei Tribunali 
 

 

La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione 10/5/2017 n. 11504 ha segnato una svolta in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge in quanto, modificando il costante orientamento precedente, ha affermato che il parametro del “tenore di vita” al quale si era fatto riferimento in precedenza per valutare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente “collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto di divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico patrimoniale”. “Il diritto all’assegno di divorzio– prosegue tale decisione- è condizionato al previo riconoscimento della mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive”

Tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione si ripercuote inevitabilmente anche sulle decisioni dei Giudici di primo grado che in passato avevano sempre utilizzato il parametro del tenore di vita per valutare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.

Anche il Tribunale di Modena con la sentenza n. 1939/2017 si è adeguato a tale pronuncia.

Si legge nella citata sentenza del Tribunale di Modena che” è principio assolutamente pacifico che l’accertamento dell’obbligo di contribuzione tramite assegno periodico va compiuto mediante una duplice indagine, volta in primo luogo all’individuazione dei requisiti di sussistenza del diritto alla somministrazione, il cui unico e indefettibile presupposto è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, rilevando in proposito non necessariamente un vero e proprio stato di bisogno, quanto un’ accertata incapacità di procurarsi, in dipendenza del divorzio, i mezzi idonei all’autosufficienza economica. In secondo luogo l’indagine sulla misura concreta dell’assegno va fissata in base alla valutazione ponderata dei criteri espressamente previsti dall’art.5, 6° comma della legge n.898/1970.”

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile (in sede di separazione era stato riconosciuto un assegno di € 150,00 mensili) affermando che il richiedente non aveva provato di non essere in grado di provvedere a se stesso in modo da garantirsi una esistenza autonoma e dignitosa.